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REGIONE MARCHE
Inserito il 30 gennaio 2003 alle 00:34:29 da Alessandro.

Disciplina dell'agricoltura biologica

B.U.R. Marche n. 52 del 11/4/02
Legge regionale 3 aprile 2002, n. 4.
Modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica".

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 12 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - (Promozione dei prodotti biologici)
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Aziende unità sanitarie locali, alle scuole e alle case di cura private che sperimentano l'introduzione di prodotti biologici nelle proprie mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menù biologico commisurato agli utenti interessati, per corsi di riqualificazione del personale di cucina, nonché per la stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non oltre euro 77,47 per il primo anno e euro 38,73 per il secondo anno per ogni studente o posto letto che sia stato occupato".



Art. 2

1. All'articolo 13 della l.r. 76/1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali aventi le medesime finalità, ad eccezione di quelli previsti nel regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, per un importo comunque pari o inferiore ai massimali ivi stabiliti.".


La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 3 aprile 2002


IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Note all'art. 2, comma 1:
Il testo dell'art. 13 della L.R. n. 76/1997 come modificato dalla presente legge è il seguente:
"Art. 13 (Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 10, 11 e 12.
2. La concessione e liquidazione dei contributi è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.
2bis. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali aventi le medesime finalità, ad eccezione di quelli previsti nel regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, per un importo comunque pari o inferiore a massimali ivi stabiliti".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Romagnoli, Castelli, Ciccioli, Gasperi, Novelli e Pistarelli n. 63 del 6 giugno 2001;
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 69 del 3 luglio 2001;
* Relazione della III commissione permanente in data 14 marzo 2002;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2002, n. 80.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO AGRICOLTURA.

Fonte: www.regione.marche.it

  Modificazioni Legge 29/12/1997 n. 76 >>


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