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REGIONE MARCHE |
Disciplina dell'agricoltura biologica
B.U.R. Marche n. 52 del 11/4/02 Legge regionale 3 aprile 2002, n. 4. Modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica".
Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 12 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 è sostituito dal seguente: "Art. 12 - (Promozione dei prodotti biologici) 1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Aziende unità sanitarie locali, alle scuole e alle case di cura private che sperimentano l'introduzione di prodotti biologici nelle proprie mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menù biologico commisurato agli utenti interessati, per corsi di riqualificazione del personale di cucina, nonché per la stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non oltre euro 77,47 per il primo anno e euro 38,73 per il secondo anno per ogni studente o posto letto che sia stato occupato".
Art. 2
1. All'articolo 13 della l.r. 76/1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali aventi le medesime finalità, ad eccezione di quelli previsti nel regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, per un importo comunque pari o inferiore ai massimali ivi stabiliti.".
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione Marche. Data ad Ancona, addì 3 aprile 2002
IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Note all'art. 2, comma 1: Il testo dell'art. 13 della L.R. n. 76/1997 come modificato dalla presente legge è il seguente: "Art. 13 (Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 10, 11 e 12. 2. La concessione e liquidazione dei contributi è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44. 2bis. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali aventi le medesime finalità, ad eccezione di quelli previsti nel regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, per un importo comunque pari o inferiore a massimali ivi stabiliti". a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Romagnoli, Castelli, Ciccioli, Gasperi, Novelli e Pistarelli n. 63 del 6 giugno 2001; * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 69 del 3 luglio 2001; * Relazione della III commissione permanente in data 14 marzo 2002; * Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2002, n. 80. b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO AGRICOLTURA.
Fonte: www.regione.marche.it
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